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Il pegno rotativo - novità introdotte dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020)

2020-05-30 08:03

Maria Songül Akin

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Il pegno rotativo - novità introdotte dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020)

Il pegno rotativo è stato esteso a tutti i prodotti agroalimentari DOP e IGP da parte del Decreto Cura Italia

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Introduzione

Lo scorso 29 aprile è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ( cd. “Cura Italia”) coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27

Tra le varie modifiche apportate in sede di conversione appare interessante l’estensione della possibilità di sottoporre a pegno cd. rotativo tutti i prodotti agroalimentari a denominazione d’origine geografica o a indicazione geografica protetta (fino ad ora tale istituto ha trovato applicazione per i prodotti agroalimentari quali i prosciutti DOP nonché i prodotti caseari stagionati DOP).

Risulta evidente che in un momento storico come quello che stiamo vivendo, le imprese soffrono la difficoltà nell’accedere al credito oltreché una non indifferente compressione degli investimenti.

Il settore agroalimentare (che ad oggi vale 7,26 miliardi di valore alla produzione per i 300 prodotti del food DOP, IGP e SGT) ha chiesto più volte interventi legislativi e provvedimenti mirati a facilitare l’accesso al credito e stimolare gli investimenti anche tramite lo strumento di garanzia quale il pegno rotativo non possessorio.

Tale strumento, prima ancora di ricevere attenzione da parte del legislatore, è stato congegnato nella prassi giurisprudenziale e dottrinale e ha trovato ampio respiro nel settore agroalimentare e nella prassi bancaria.

 In ambito bancario l’istituto è stato adottato quale soluzione al problema postosi per il pegno di titoli di credito con scadenza più ravvicinata rispetto alla durata del rapporto di garanzia sottostante.

Grazie ad una cd. clausola di “rotatività”, il pegno rotativo prevede la possibilità di sostituire i beni originariamente costituiti in pegno senza che questo determini effetti novativi sul rapporto iniziale e salvaguardando nel contempo la continuità del rapporto giuridico.

Il pegno rotativo

Il pegno rotativo altro non è che una forma di garanzia assistita da una clausola di “rotatività”. 

In virtù di tale clausola, è possibile sostituire i beni originariamente costituiti in pegno senza alterare il rapporto iniziale e salvaguardando nel contempo la continuità del rapporto giuridico.

La sua caratteristica fondamentale consiste appunto nel fatto che la sostituzione avviene in costanza del rapporto originario mentre resta immutato il titolo costitutivo della garanzia. 

Fu inizialmente previsto nel settore agroalimentare per la costituzione di pegno su prosciutti a denominazione di origine tutelata (L. 24 luglio 1985 n. 401) e per i prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura a denominazione di origine protetta (L. 27 marzo 2001 n. 122). Superando i limiti dello spossessamento del bene previsto dalla tradizionale figura del pegno, gli agricoltori produttori di alcuni prodotti di qualità potevano assicurarsi un adeguato flusso di finanziamenti.

Successivamente, ha ricevuto attenzione in materia di contratti di garanzia finanziaria (D.Lgs. 170/2004 di recepimento della direttiva europea 2002/47/CEE) che iniziarono a prevedere la validità ed efficacia del patto secondo cui il creditore pignoratizio ha la facoltà di disporre delle attività finanziarie, anche mediante vendita. 

Da ultimo è intervenuto il D.L. 59/2016, convertito in legge dalla L. n. 119/2016. Tale disciplina prevede la possibilità per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese di costituire un pegno mobiliare non possessorio sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, ad esclusione dei beni mobili registrati. 

L’intervento del D.L. 18/2020 convertito in legge a mezzo della L. n. 27/2020

Le modifiche apportate al D.L. n. 18/2020 in sede di conversione hanno riguardato anche l’introduzione degli inediti commi duo-decies e duo-terdecies, a mezzo dei quali è stata estesa la sottoponibilità a pegno rotativo a tutti i prodotti agroalimentari a denominazione e indicazione d’origine protetta con conseguente applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 2786 ss. del codice civile in materia di pegno.

Come funziona?

A differenza del pegno tradizionale previsto dal codice civile, a mezzo del cd. “patto di rotatività”, viene meno l’elemento essenziale del pegno, ovvero, la cd. traditio, intesa quale spossessamento del bene da parte del debitore e rispettiva consegna nelle mani del creditore. 

Il patto di rotatività, infatti, permette ai produttori agroalimentari di prodotti IGP e DOP di vendere liberamente i prodotti sottoposti a pegno lasciando invariata la garanzia mediante la sostituzione con altri beni di nuova produzione.

Analogamente al pegno tradizionale, l’istituto conferisce al creditore-finanziatore, un diritto di prelazione a carattere speciale sui prodotti individuati in un apposito registro che va tenuto dall’impresa debitrice la quale conserva il possesso della merce nei propri stabilimenti, secondo le condizioni stabilite con il creditore.

I benefici di un tale istituto non sono indifferenti in quanto permetterà alle imprese agricole di restare competitive anche in caso di cicli produttivi a lunga maturazione. Infatti, le imprese potranno accedere ai finanziamenti senza essere costrette ad attendere la fine del ciclo produttivo e potranno commercializzare i prodotti dati in pegno previa ricostituzione della garanzia con altri identici prodotti. 

Oggetto del pegno rotativo

Il pegno rotativo si applica a:

-       prodotti agricoli e alimentari (di cui al Regolamento UE n. 1151/2012);

-       vini (di cui al Regolamento UE n. 1308/2013);

-       bevande spiritose (di cui al Regolamento CE n. 110/2008).

Come verranno individuati i beni sottoposti a pegno?

L’art. 78, commi duo-decies e duo-terdecies, del D.L. n. 18/2020 prevede l’individuazione dei beni sottoposti a pegno rotativo a mezzo di appositi documenti oltreché mediante l’annotazione in appositi registri.

Il decreto ministeriale del 30 luglio 2020 disciplina la tipologia di registri differenziati per prodotto, le modalità di tenuta degli stessi nonché la procedura di registrazione della costituzione ed estinzione del pegno. 

Per i prodotti vitivinicoli tale obbligo viene assolto con l’annotazione nei registri telematici del Sistema informativo agricolo nazionale (“SIAN”).

Gli elementi essenziali del pegno rotativo 

Il pegno rotativo è ammissibile se:

-       viene costituito, a pena di nullità, a mezzo di atto scritto con indicazione del creditore, debitore ed eventuale terzo concedente il pegno;

-       l’atto scritto contiene la descrizione dei beni offerti in pegno, il credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito;

-       il valore dei beni dati in sostituzione non è superiore al valore dei beni sostituiti.

 

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

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